Giudice di pace di Roma, sez. II, 25.03.2015, n. 14824
L’opposizione è fondata e va accolta, ex art. 201 del CdS, le cui norme prevedono che in assenza di rituale notificazione del verbale di accertamento della presunta violazione all’interessato, nel termine perentorio di gg. 150 dalla data dell’accertamento, l’obbligazione di pagamento in favore della p.a., si deve ritenere estinta. Consegue l’illegittimità della cartella impugnata e la declaratoria di nullità della stessa.