Giurisprudenza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI, Sentenza n. 1761/06/15, depositata il 24/3/2015

Il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quella attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere a un’autonoma struttura organizzativa. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza. (S.M.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. Trib. 1 n. 15803 del 2011, Cass. Civ. Sez Trib. n. 4959 del 2009 e n. 10594 del 2007, Cass. Civ. Sez.6-5, ordinanza n. 8556 del 2011.

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