Giudice di pace di Roma, sez. VI, 16.03.2015, n. 14129
Gravando su colui nei cui confronti viene sollevata un’eccezione di prescrizione l’onere di allegare e provare la sussistenza dell’atto interruttivo (Cass. civ., sez. lav., 12.08.2009, n. 18250), il termine prescrizionale di cui agli artt. 28, cit. e 209, c.d.s. è interamente decorso tra l’emissione del verbale sopra menzionato e la notifica della successiva cartella esattoriale e, quindi, si deve ritenere insussistente il diritto del Comune convenuto di agire esecutivamente ai danni dell’attore in base alla medesima cartella.