Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV, Sentenza n. 1313/4/15, depositata il 6/3/2015
Non si configura l’obbligo di pagamento dell’imposta sulla pubblicità nell’ipotesi in cui il messaggio apposto nel punto di erogazione del servizio offerto (nel caso di specie cabine per l’effettuazione automatica di fototessere) si risolva nella mera descrizione, sia pure enfatizzata ed accattivante, delle modalità di fruizione del medesimo servizio, non si riferisca ad altri prodotti e non rechi la indicazione di altri marchi commerciali. (A.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6200/1995 e n. 5337/2013.