Fondo patrimoniale: legittima l’esecuzione per crediti di natura tributaria sui beni destinati ai bisogni della famiglia
Con l’ordinanza n. 3738 del 24 febbraio 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di fondo patrimoniale, quali siano i criteri identificativi dei crediti che possano soddisfarsi mediante esecuzione forzata sui beni conferiti nel fondo, con riferimento particolare ai crediti di natura tributaria.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale è uno strumento mediante il quale uno o ambedue i coniugi o un terzo vincolano determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) destinandoli ai bisogni della famiglia. L’aspetto più importante è il fatto che i beni del fondo e i relativi frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata (cioè non possono essere liquidati per soddisfare un creditore) per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, il titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge, terza non debitrice, avevano impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente tributario per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sul presupposto che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale del ricorrente e, dunque, era estraneo ai bisogni della famiglia. Al rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, seguiva tuttavia l’accoglimento di quella regionale la quale, chiarendo che l’ipoteca va considerata, a tutti gli effetti, quale atto prodromico all’esecuzione – con la conseguente assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti (vedi art. 170 c.c.) – affermava la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione si riferiva, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell’agente per la riscossione.
In conclusione, la Corte di legittimità, nel ribadire che nei bisogni familiari sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi, ha dunque accolto il ricorso dell’agenzia di riscossione tributaria, rinviando la questione ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per nuovo esame.
(Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ord. n. 3738 del 24.02.2015)