Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI, Sentenza n. 19/21/15, depositata il 05/01/2015
È nulla la cartella di pagamento relativa alla TIA a carico della società privata che produce rifiuti speciali. La TIA (tariffa igiene ambientale) ha natura tributaria e rientra nell’ambito di quelle entrate pubbliche, definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere. Elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato dall’esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l’onere suddetto e il beneficio che il singolo ne riceve: la TIA non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; conferimento che peraltro assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale, comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro-capite. (D.A.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, D.P.R. 915/82.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2320/2012, Cass. n. 3151/2008, Cass. n. 17526/2007, Cass. n. 5297/2009, Cass. n. 123/2007, Cass. n. 8956/2007, Corte Cost. sent. 238/2009, sent. 64/2010