Cassazione Civile, sez. 5, 05.12.2014, n. 25773

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio, che si rende esattamente applicabile al caso di specie atteso che l’iscrizione a ruolo di cui qui si discute è avvenuta in epoca antecedente, secondo cui “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28.02.2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.06.2008” (11722/10).Successivamente, questa Corte ha altresì specificato che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita, come nel caso in esame, a ruoli consegnati ad agenti della riscossione in data anteriore al 1.06.2008, pur essendo formata in violazione della L. 212/00, art. 7, comma 2, lett. a), non soltanto non è nulla, per le ragioni sopra specificate, ma non è affetta neanche da annullabilità, in quanto la disposizione citata è priva di sanzione e la violazione in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario, sicché trova allora applicazione l’art. 21-octies, L. 241/90, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso della cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (6395/14; 1425/13; 4516/12).

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