Giudice di pace di Roma, sez. VI, 2.12.2014, n. 38271
La competenza territoriale, in applicazione dell’art. 480, terzo comma, c.p.c., e dell’art. 27 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito.
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 38271