Giudice di pace di Roma, sez. VI, 2.12.2014, n. 38271
Relativamente alla sussistenza della legittimazione passiva del concessionario, si richiama la Cassazione VI Civile del 2 febbraio 2012, n. 1532 – secondo cui l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità della mancata notifica degli atti presupposti, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo (cfr. Sez. Un. 16412/2007).
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 38271