Giudice di pace di Roma, sez. 6, 2.12.2014, n. 38271

In tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 724 del 26 giugno 2009 della V Sezione Tributaria (depositata il 19 gennaio 2010) in una vicenda analoga a quella in esame, (in cui l’opponente lamentava l’illegittimità della iscrizione a ruolo poichè effettuata in modo non conforme alla legge ed in particolare assumeva l’omissione della notifica della cartella di pagamento) ha affermato che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Invero, l’art. 19 D.Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) prevede espressamente l’impugnazione sia delle cartelle che del ruolo. Tuttavia va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass. n. 10672/2009 e Cass. S.U. n. 11087/2010). Inoltre, spettando al giudice dell’impugnazione il compito di valutare il contenuto “sostanzialmente impositivo”, inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (V. Sentenza n. 21045 dell’8 ottobre 2007), è del tutto evidente che l’impugnazione deve ritenenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo. Peraltro, non va sottaciuto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (V. Cassazione n. 17202/2009).Tale orientamento è stato, peraltro, confermato con l’ordinanza n. 15946/2010 della sezione tributaria della S.C. che, in accoglimento del ricorso di due contribuenti contro il verdetto della Commissione Tributaria Regionale che aveva negato l’impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori, ha ribadito che è sufficiente che lo stesso “porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 D.Lgs. 546/92”. In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell’esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/2010). Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando l’estratto di ruolo riguardi obbligazioni extratributarie come nel caso di specie.


Giudice di pace di Roma, sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 38271

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