Giudice di pace di Roma, sez. III, 21.10.2014, n. 32016
Parte opposta non ha depositato i verbali indicati nella cartella impugnata. In assenza della prova della notifica dei verbali l’obbligazione pecuniaria risulta estinta ai sensi dell’art. 201, 5 co., C.d.S. con conseguente inesistenza del titolo ed annullamento della cartella impugnata.