IL MEDICO DELLA ASL CON STUDIO PRIVATO E DIPENDENTE PART-TIME NON PAGA L’IRAP!
Se il medico di una Asl, al fine di svolgere la propria attività lavorativa, paga il canone di locazione dello studio privato e assume un dipendente part-time, non è assoggettato al pagamento dell’IRAP. Tali elementi, infatti, non configurano una autonoma organizzazione ma, al contrario, rappresentano fattori indispensabili per l’esercizio della professione di medico.
Ad affermare quanto sopra ci ha pensato la Commissione tributaria regionale di Roma con la recente sentenza n. 4211/37/14.
I Giudici della regionale hanno confermato l’esito del primo grado sottolineando come “Gli elementi evidenziati nella vicenda non sembrano tali da integrare il presupposto di una rilevante attività organizzata da assoggettare all’IRAP”.
Un particolare rilievo viene assegnato dai giudici della Commissione regionale all’attività prestata dal medico in favore della ASL. Infatti, “tale apparato è condizione necessaria per l’ottimale svolgimento dell’obbligazione convenzionale assunta con la struttura sanitaria e, quindi, commisurata all’impegno da essa richiesto”.
Considerando, altresì, che si tratta di un “servizio pubblico di particolare importanza, da svolgere in maniera adeguata per i soggetti assistiti”.
Il possesso di uno studio privato in locazione, l’utilizzo di una autovettura e l’assunzione di un dipendente part-time, in conclusione, non rappresentano elementi idonei ad accrescere i ricavi del medico bensì, al contrario, costituiscono fattori indispensabili per il corretto svolgimento della propria attività lavorativa, in particolar modo per quella in favore della ASL.