RADDOPPIO DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO: NON SI APPLICA ALL’IRAP!
Il raddoppio dei termini per l’accertamento extra time, che si verifica in caso di violazione di norme tributarie che comportano obbligo di denuncia penale, non si applica per l’imposta regionale sulle attività produttive cd. IRAP.
Infatti, le dichiarazioni che costituiscono oggetto materiale dei reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000 riguardano solamente le imposte sui redditi e l’IVA.
Ne discende che, non trattandosi di una vera e propria imposta sui redditi, le violazioni relative all’IRAP non assumono alcun rilievo penale con la conseguenza che non può applicarsi in tali casi il raddoppio dei termini entro i quali eseguire l’accertamento fiscale.
Ad affermarlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Brescia con la recente sentenza n. 334/10/14.
I giudici di Brescia, a ben vedere, hanno richiamato espressamente una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 11147 del 22 marzo 2012) nella quale si legge testualmente che: “La legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive e le dichiarazioni oggetto del reato di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA”.