Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. 6, 31.07.2014, n. 4968

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, primo periodo, della L. n. 296/2006 (che, ai sensi del successivo comma 171, si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge), “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”. Nella specie rileva il momento in cui la domanda di rimborso è pervenuta al Comune (3 luglio 2007) e non la data in cui la stessa risulta protocollata (28 dicembre 2007), nella specie con notevole ritardo, da parte del Comune; il ricorso è fondato, dato il vizio di difetto di motivazione del provvedimento di diniego impugnato il quale non è in alcun modo chiaro e sufficientemente motivato soprattutto con riferimento alle ragioni esposte nell’istanza di rimborso, oltre al vizio di contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui si afferma, tra l’altro, che la madre del ricorrente non ha alcun diritto sulle unita immobiliari di cui trattasi mentre in realtà la stessa risulta essere comproprietaria.


Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. 6, 31.07.2014, n. 4968

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