Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 65, 18.07.2014, n. 16396

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che il ricorso merita accoglimento per la sola eccezione relativa al difetto di notifica dell’avviso di accertamento impugnato. Infatti, la normativa vigente prevede che l’Amministrazione ha la facoltà di notificare gli atti riguardanti le pretese tributarie direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento. Nella specie, il Comune di Santa Marinella non ha provato la regolarità della suindicata procedura, né ha allegato alle proprie controdeduzioni la idonea documentazione.

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