Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 65, 04.07.2014, n. 15105
La Commissione, esaminata la documentazione in atti, rileva la irregolarità delle notificazioni delle cartelle prodromiche, relative alla tassa automobilistica, per cui il contribuente è venuto a conoscenza della sua posizione fiscale soltanto con il fermo impugnato, notificatogli. Di conseguenza, non solamente il contribuente è legittimato ad impugnare, in questa sede, il fermo per i motivi esposti nel ricorso, ma ha titolo anche per invocare la prescrizione del credito tributario. Infatti, essendo mancata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, queste non hanno neppure prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione triennale, che si è ampiamente compiuta. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.