Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 51, 9.06.2014, n. 12952
La costituzione in giudizio del resistente infatti, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/92, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. Tuttavia, è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che, considerato che il citato art. 23 non prevede espressamente sanzioni per la costituzione oltre il suddetto termine, la eventuale costituzione tardiva della parte resistente non ne comporta l’inammissibilità, ma incontra il limite di preclusioni processuali. In particolare, secondo la giurisprudenza di merito, il termine previsto dal citato art. 23 in sostanza non è di natura perentoria, ma ordinatoria, tant’è che è risulta ammissibile la costituzione della parte resistente anche oltre il suddetto termine, ma non oltre, comunque, il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza (sentt. n. 582/2013, 120/2010, 136/2011 Comm. Trib. Reg. Lazio). Essendo pertanto inutilizzabile la documentazione prodotta dalla parte resistente, trovano accoglimento le eccezioni di parte ricorrente circa la omessa notifica delle cartella esattoriali sottostanti la pretesa creditoria dell’ente locale. L’omissione infatti della notificazione di un atto presupposto (cartella di pagamento) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale (preavviso di fermo amministrativo), successivamente notificato.