Giudice di Pace di Roma, sez. VI, 6.06.2014, n. 12039
Rileva l’attore in primo luogo come nell’occorso sia illegittima detta richiesta di pagamento in quanto non preceduta, così come necessario ex art. 201 codice della Strada, dalla tempestiva notifica (giorni 150 dall’accertamento) alla parte interessata dei presupposti verbali irrogativi di sanzioni amministrative per violazioni al codice della Strada. In assenza quindi di tale documentale prova, non resa in atti da parte convenuta, scaturisce conseguentemente la illegittimità della richiesta di pagamento, e la odierna domanda giudiziale, volta a far valere in questa sede esecutiva fatti estintivi della pretesa creditoria,va sotto detto profilo considerata fondata (V. Cassazione civile n. 15149/2005) e pertanto accolta.