Giudice di Pace di Roma, sez. II, 25.02.2014, n. 2845

Le spese vanno poste a carico solidalmente di entrambi i convenuti, riconoscendo pertanto la culpa in vigilando dell’Agente di Riscossione, non avendo entrambi ottemperato secondo i criteri di diligenza e correttezza, sia nel richiedere l’iscrizione a ruolo delle somme senza alcun controllo del dovuto se correttamente richiesto e non ancora pagato dall’utente, sia nella corretta alligazione degli atti presupposti nella costituzione del titolo da eseguire e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge ed ex officio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.


Giudice di Pace di Roma, sez. II, 25 febbraio 2014, n. 2845

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