Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232

Una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un’adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l’Amministrazione ha emesso l’atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest’ultimo profilo.


Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232

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