Lo studio di settore non si applica alle attività in periferia!

L’accertamento induttivo, basato su parametri standard, non può considerare le caratteristiche specifiche e le peculiarità legate all’ubicazione dell’attività commerciale sottoposta ad accertamento con la conseguenza che, in taluni casi particolari, non potrà applicarsi lo studio di settore.

E’ il caso di un’attività commerciale situata in una piccola frazione del comune di Acquapendente, in provincia di Viterbo, la quale vedeva notificarsi dall’Agenzia delle Entrate avviso di accertamento fondato sullo studio di settore.

Il contribuente impugnava l’avviso giustificando lo scostamento dagli studi di settore sulla base di una clientela discontinua e, in buona sostanza, legata a specifiche ricorrenze del posto. Proprio la particolare ubicazione dell’attività commerciale comportava, a parere della difesa del contribuente, una evidente differenza dai parametri standard cristallizzati nel modello ministeriale.

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso affermando l’inapplicabilità dello studio di settore alla ricorrente attività commerciale alla luce delle peculiarità dimostrate.

Lo scorso 14 gennaio 2014, con sentenza n. 67/01/14, la Commissione tributaria regionale di Roma condannava nuovamente l’appellante ufficio affermando in sentenza che “negli atti di causa viene dimostrata l’esistenza di specifiche caratteristiche che rendono del tutto inattendibili ed inapplicabili le presunzioni alla base della ricostruzione induttiva; infatti, l’attività esercitata, si trova in una piccola frazione del comune di Acquapendente con la conseguenza che i flussi di clientela discontinui ben legittimano lo scostamento dagli studi di settore”.

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