Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232
Le spese vanno poste a carico solidalmente di entrambi i convenuti, riconoscendo pertanto la culpa in vigilando dell’Agente di Riscossione, non avendo entrambi ottemperato secondo i criteri di diligenza e correttezza, sia nel richiedere l’iscrizione a ruolo delle somme senza alcun controllo del dovuto se correttamente richiesto e non ancora pagato dall’utente, sia nella corretta alligazione degli atti presupposti nella costituzione del titolo da eseguire e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge ed ex officio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.
Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232