Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232

La cartella è illegittima considerato che è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81. Tali somme – riguardante la maggiorazione – non sono dovute giacchè la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti riguarda l’ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non – come nel caso in esame – l’ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento. Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15 % e che la maggiorazione del 10 % semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse; attualmente infatti, il tasso del 20 % annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l’illegittimità della cartella di pagamento (tasso 20 %) perché prevede l’onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge.


Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232

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