Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232
La cartella, è illegittima per violazione dell’articolo 7 comma 2 della Legge 27.07.2000 n. 212. Infatti non reca l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento così come prevede il suddetto articolo 7 della legge 212/2000. La norma in questione, infatti, stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La Corte Costituzionale, con la nota ordinanza n. 377 del 09.11.2007, ha precisato in proposito “che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97, primo comma, della Costituzione. Pertanto, in assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento all’interno della cartella, con l’esatto indirizzo, la suddetta cartella deve essere annullata.
Giudice di pace di Roma, sez. V, 22.01.2014, n. 1232