Giudice di Pace di Roma, sez. IV, 17.12.2013, n. 44033
Non sussiste il diritto dell’amministrazione comunale a riscuotere le somme di cui alla cartella impugnata maggiorate ex art. 27 L. 689/81. Infatti alle sanzioni per violazioni alle norme dl codice della strada (come nel caso di specie), si applica l’art. 203/III del cds, che in deroga all’art. 27 L. 689/81, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. (vedi Cass Civ sez.2 n. 3701/07). Pertanto, l’opposizione va accolta e per l’effetto va dichiarata la nullità ed inefficacia della cartella.
Giudice di Pace di Roma, sez. IV, 17.12.2013, n. 44033