Errata applicazione dello studio di settore? Arriva la correzione del Giudice!

La sentenza n. 212/67/13 emessa dalla Commissione tributaria regionale Lombardia rischia di scatenare una complessa discussione dottrinale circa i poteri del Giudice tributario. Infatti, a parere dei Giudici lombardi, nei casi in cui l’avviso di accertamento sia basato sull’applicazione di uno studio di settore non attinente all’attività esercita, il Giudice tributario può applicare il cluster corretto e rideterminare di conseguenza i valori accertati.

Il caso veniva sollevato da una società bresciana la quale, sottoposta ad accertamento, lamentava in giudizio l’applicazione di uno studio di settore non attinente rispetto all’attività concretamente esercitata. Infatti, il suddetto accertamento, si fondava sui parametri dettati dallo studio di settore TG75U (relativo alle grandi imprese di installazione di impianti elettrici), mentre lo studio di settore specifico per tale impresa, operante nel settore dell’installazione di impinati di antifurto e sistemi di sicurezza, è quello UG75U.

Sulla base di tali premesse la Ctr Lombardia, ribaltando il giudizio di primo grado, affermava testualemente che “la società appellante ha documentato di non rientrare nello studio di settore applicato”, pertanto la Commissione “dichiara applicabili i ricavi puntuali risultanti dallo studio di settore UG75U”.

Il Giudice tributario, con l’affermazione sopra riportata, ha proceduto ad una vera e propria correzione dell’atto impositivo spingendosi in una fase che appartiene all’accertamento del tributo e, normalmente, di “competenza” dell’Ufficio.

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