Tribunale Ordinario di Roma, sez. civ. 4 bis, 1.10.2013, n. 19405
L’art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui non sono ammesse: 1) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; 2) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Inoltre detta norma statuisce che se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione. La parte opposta, pur costituitasi in giudizio, non ha assolto al proprio onere probatorio atteso che non ha prodotto in giudizio i ruoli autentici (costituenti titolo esecutivo) ma solo delle fotocopie prive di valore giuridico in base al citato articolo 57 DPR 73 che testualmente permette il deposito in copia dei soli atti di esecuzione. Quanto alla notifica delle cartelle esattoriali, la cui natura giuridica è ormai assimilata agli atti di precetto per orientamento della S.C., occorre rilevare che il deposito in copia fotostatica delle “relate” non permette al giudicante di accertare la ritualità delle notificazioni eseguite, essendo necessario a tal fine il deposito dei documenti originali. Dunque, Equitalia Sud s.p.a. non ha assolto al proprio onere probatorio sicché l’opposizione dev’essere accolta.
Tribunale Ordinario di Roma, sez. civ. 4 bis, 1.10.2013, n. 19405