Giudice di Pace di Roma, sez. V, 3.07.2013, n. 24224

L’art. 28 della legge n. 689/1981 recita testualmente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni in cui è stata commessa la violazione”. Gli stessi verbali impugnati sono stati irregolarmente notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; le parti opposte non hanno dato dimostrazione della notifica di ulteriori atti di interruzione di essa per cui illegittimamente Equitalia Gerit s.p.a. ne ha preteso il pagamento della sanzione. L’opposizione va pertanto accolta e dichiarata nulla la procedura esecutiva intrapresa poiché il verbale posto a base della cartella non può essere considerato titolo esecutivo valido.

 

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