Giudice di Pace di Roma, sez. III, 5.06.2013, n. 20818
In via preliminare questo giudice di pace ritiene di discostarsi dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 20931 del 12 ottobre 2011 con la quale è stata ritenuta la competenza esclusiva del Tribunale quale giudice dell’esecuzione in materia di fermo o preavviso di fermo in considerazione della natura esecutiva di tale provvedimento. Si ritiene in proposito che il preavviso di fermo abbia natura cautelare ed infatti lo stesso decreto di attuazione prevede che al fermo debba seguire il pignoramento, atto che segna l’inizio dell’esecuzione. Il fermo amministrativo nasce (nel 1923, R.D. n. 2440) come atto cautelare teso alla tutela delle ragioni di credito dell’Amministrazione. Sino alla intervenuta modifica del 2001 (D.Lgs. n. 193/2001), esso poteva essere disposto soltanto ove non fosse stato possibile eseguire il pignoramento del bene ed assolveva, pertanto, alla medesima funzione del sequestro conservativo, cui era pacificamente assimilato. Fatta eccezione per gli anni 2001-2005 (nei quali il fermo, proprio a seguito del D.Lgs. 193/2001, è stato considerato atto dell’esecuzione), il fermo torna ad acquistare natura cautelare con il D.L. n.203/05 convertito in Legge 248/2005 quando mediante interpretazione autentica, il Legislatore statuisce che, sino all’emanazione del nuovo Decreto, al fermo amministrativo deve applicarsi il D.M. di attuazione n. 503/1998 (tale Decreto all’art. 5, co. 3, prevede che “il concessionario, entro 60 gg. dalla ricezione… deve procedere al pignoramento del mezzo”). Conseguentemente, se il fermo deve essere necessariamente seguito dal pignoramento del bene e se, per espressa disposizione di legge, “l’esecuzione inizia con il pignoramento” (art. 494 c.p.c.), è evidente che il fermo, precedendo il pignoramento, non è atto dell’esecuzione. La natura cautelare del fermo amministrativo, così, riviene dalla sua stessa storia ed è ulteriormente riprovata dalla L. 248/2005 che, richiamando l’art. 5 del D.M. 503/1998 e disponendo che il fermo amministrativo debba essere seguito dal pignoramento ribadisce la natura cautelare del fermo, assimilabile al sequestro conservativo.