Giudice di Pace di Roma, sez. III, 5.06.2013, n. 20818

L’eccezione di inammissibilità sollevata è infondata e va rigettata, infatti la presente opposizione è stata avanzata per contestare la mancanza del titolo esecutivo ed inoltre l’azione prevista dall’art. 22 L. 689/1981 si aggiunge e non esclude l’azione ex art. 615 c.p.c. la quale non è sottoposta ad alcun termine di decadenza. (Cass. n. 21793/2010).

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