Giudice di Pace di Roma, sez. III, 5.06.2013, n. 20818
Nel merito, si rileva che in presenza della contestazione della conformità da parte dell’opponente dei documenti depositati senza osservare quanto disposto dal DPR 445/2000 in ordine al rilascio delle copie conformi, manca infatti la firma per esteso e l’indicazione della qualifica, i detti documenti non sono utilizzabili e pertanto in assenza della prova della notifica dei verbali l’obbligazione pecuniaria risulta estinta ai sensi dell’art. 201, co.5, C.d.S. con conseguente inesistenza del titolo ed annullamento delle cartelle impugnate e del fermo amministrativo limitatamente a dette cartelle.