Giudice di Pace di Roma, sez. III, 5.06.2013, n. 20818
In via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata e va rigettata, infatti l’ente impositore è il soggetto che predispone i ruoli in base ai quali l’esattore procede all’esecuzione ed entrambi sono contraddittori necessari (Cass. n. 4194/2004, n. 7572/2007).