Giudice di Pace di Roma, sez. VI, 14.05.2013, n. 17642
Per quanto attiene, poi, all’illegittimità della somma iscritta a titolo di maggiorazione per il ritardato pagamento si deve tener presente che la cartella esattoriale in discussione è relativa ad infrazioni del codice della strada che all’art. 194 prevede, in tema d’illeciti amministrativi e relative sanzioni pecuniarie ad essi correlati, una deroga parziale a quanto disposto dalla normativa generale in tema di sanzioni amministrative, cioè con la già citata legge 689/81. Invero l’art. 206 del Codice della strada, in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che ~se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli art. 202 e 204 Codice della strada la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689″. Va precisato che il succitato art. 27 si riferisce chiaramente al mancato pagamento nei termini di una somma comminata con “ordinanza-ingiunzione” e non a quella comminata con la notifica di un verbale di accertamento. Al riguardo è utile ricordare che tra i requisiti richiesti per il verbale (cfr. art. 383 del DPR n. 495/1992 – regolamento di attuazione del Codice della strada, non è riportata alcuna indicazione relativa alle maggiorazioni di cui all’art. 27 della legge 689/81). Inoltre l’art. 203 del Codice della Strada che regola il ricorso al Prefetto al comma 3 prevede che “qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”. Ne discende che secondo tale disposizione è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale. Ragion per cui è difficile spiegarsi come dalla notifica di un verbale che non contiene l’effettiva somma che dovrà essere iscritta a ruolo, già sanzionato, in caso di mancato pagamento nei termini con una maggiorazione ex art. 203 Codice della strada, si possa aggiungere l’applicazione degli interessi del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento ex art. 27 della L. 689/81. Nello stesso solco si collocano le argomentazioni del Giudice di Pace di Milano che nella sentenza n. 7674/05 sostiene che in effetti le maggiorazioni introdotte dall’Amministrazione comunale, costituiscono di fatto una duplicazione di imposizione, ovvero – “sanzione sulla sanzione” – principio già tacciato di illegittimità costituzionale, in numerose sentenze, in quanto contrario agli art. 3 e 53 Cost. Ne consegue che le somme richieste a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento non sono giustificate per le sanzioni pecuniarie relative a violazioni delle norme del Codice della strada.
Giudice di Pace di Roma, sez. VI, 14.05.2013, n. 17642