Giudice di Pace di Roma, sez. I, 13.05.2013, n. 47824
Nei verbali opposti, in adempimento dell’art. 3 D. Lgs 12.02.1993 n. 39, sono stati indicati quali responsabili del procedimento, impersonalmente ed anonimamente “1- il responsabile dell’immissione dei dati nel sistema informatico è il responsabile pro-tempore dell’Ufficio di Polizia Stradale del Comando di Gruppo cui appartiene l’accertatore; 2-il responsabile della trasmissione e riproduzione dei dati inseriti nel sistema informatico è il responsabile pro-tempore della U.0. Contravvenzioni del Comune di Roma.” Sul punto, in tema della medesima indicazione sulle Cartelle di pagamento, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 377/07, ha statuito che tale adempimento è indispensabile per assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa. La Corte ha, infatti, ritenuto conforme a Costituzione che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. (si veda l’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”). Sul punto osserva il giudicante che, con l’ordinanza richiamata, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’indicazione del responsabile del procedimento ha lo scopo di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, il diritto di difesa e la completa informazione del cittadino (anche al fine di consentire all’interessato la facoltà/diritto di intraprendere eventuali possibili azioni nei confronti del responsabile). Alla luce di quanto sopra, deve, conseguentemente, ritenersi che le generiche ed impersonali indicazioni fornite nel verbale opposto, contenenti solo il mero richiamo ai responsabili pro-tempore degli uffici, senza l’indicazione dell’esatto nominativo dei soggetti interessati che, concretamente e materialmente, hanno assunto la responsabilità della regolarità del procedimento amministrativo e della veridicità di quanto riportato ed attestato nell’atto, non soddisfa il precetto di cui all’art. 3 del D. Lgs. 12.02.1993 n. 39 e non garantisce la trasparenza, l’informazione ed il diritto di difesa, indicati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 377/07 quali imprescindibili elementi del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione. Per tali motivi i verbali opposti devono essere annullati.
Giudice di Pace di Roma, sez. I, 13.05.2013, n. 47824