Giudice di Pace di Roma, sez. III, 24.04.2013, n. 15255

L’opposizione formulata è fondata in relazione alla eccepita carenza di titolo esecutivo. Invero parte opponente ha lamentato la omessa notifica del verbale sotteso alla ingiunzione di pagamento gravata. Infatti, il Comune di Roma ritualmente citato pur comparendo in giudizio non forniva alcuna prova su di essi gravante circa l’avvenuta notifica del verbale di contravvenzione presupposto alla cartella di pagamento odiernamente opposta. In assenza della detta prova, dunque, l’Ente impositore deve dichiararsi decaduto dal diritto alla riscossione del credito dedotto nella ingiunzione di pagamento opposta che, pertanto, si annulla.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: