Giudice di Pace di Roma, sez. III, 24.04.2013, n. 15255
Come cristallizzato da consolidata giurisprudenza “il concessionario incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo dal punto di vista sostanziale non è indifferente alle vicende modificative e/o estintive del rapporto obbligatorio dell’Ente impositore mandante, ma come il creditore che lo ha indicato e incaricato, è vincolato alla decisione contraria a quest’ultimo, non potendo pretendere il pagamento di un credito (o di una sua parte) dichiarato non spettante al creditore che lo ha incaricato della riscossione. Ne consegue che il concessionario per la riscossione, pur non potendo incidere né sulla misura delle varie voci del debito né sul titolo di ciascuna, costituendo ciò tipica ed esclusiva attività del!’ ente creditore, da portare a conoscenza del contribuente onde garantire il necessario controllo …. … sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione” (Cass. civ., 29/9/2006, n. 21222; Cass. civ., Sez. III, 9/01/01, n. 5277). E’ pertanto il complesso iter della riscossione esattoriale che impone la presenza e dell’Ente impositore che del Concessionario della riscossione atteso che, il giudizio de quo, si fonda sulla contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per l’inesistenza e l’omessa notifica dei titoli presupposti, con l’ulteriore fine di impedire l’esecuzione su determinati beni, alla quale invece il provvedimento opposto è preordinato.