Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 61, 11.04.2013, n. 147

La Commissione vista la documentazione versata in atti dall’Agenzia delle Entrate, osserva preliminarmente che non risulta dal deposito presso la Casa Comunale delle cartelle di pagamento non notificate direttamente al debitore, che ne sia stata data comunicazione allo stesso per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Osserva, inoltre, che a seguito della modifica apportata all’art. 19 del D.Lgs. 546/92 in vigore dal 12.08.2006, appartiene alla propria giurisdizione l’esame di legittimità formale dei provvedimenti inerenti i ricorsi attinenti il fermo amministrativo per i crediti, però, messi a ruolo e riferiti a tributi compresi nell’art. 2 del predetto Decreto Legislativo, ciò è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione sez. unite con sentenza n. 10672 del 11.05.2009. Osserva, inoltre, che l’atto impugnato riporta anche debiti per il mancato pagamento di contravvenzioni riferite al codice della strada, per essi non rileva in questa sede poiché è necessaria la pronuncia del Giudice ordinario di cui la mancata notifica delle cartelle indicate nel provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, è fondata, in quanto, la società emittente non ha provato l’avvenuta notifica, e considerato che l’onere della prova faceva carico alla medesima, il ricorso viene accolto e per l’effetto annullato il provvedimento impugnato per la parte riguardante tributi di ogni genere.

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