Giudice di Pace di Roma, sez. IV, 8.04.2013, n. 12984
L’autorità che ha irrogato la sanzione non ha provveduto al deposito della documentazione relativa all’oggetto dell’odierno ricorso. Per costante giurisprudenza, spetta all’autorità procedente, provare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato con la conseguenza che la omessa produzione dei relativi documenti non consente di valutare la pretesa creditoria vantata. facendo venir meno ogni pretesa creditrice da parte delle amministrazioni convenute. Nella fattispecie per cui è causa, non è stata provata la tempestiva e regolare notifica dei verbali che sottendono la sanzione impugnata, e, pertanto la pretesa creditoria dell’amministrazione deve dichiararsi estinta e vanno annullate le cartelle impugnate.