Giudice di Pace di Viterbo, sez. I, 26.03.2013, n. 388
Conformemente quindi a quanto già avviene per l’impugnativa dei verbali indicati nelle cartelle esattoriali e al conforme orientamento degli ultimi dieci anni di tutta la giurisprudenza italiana, iniziato a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 12544 del 14/12/98, il destinatario di un atto (sia esso cartella esattoriale o avviso di fermo o, semplicemente sollecito di pagamento) con il quale viene presupposta, da parte dell’amministrazione, l’avvenuta esecutorietà dei verbali di accertamento per infrazioni al codice del strada a causa della mancata impugnazione nei termini di legge dalla notifica degli stessi, può impugnare in tale occasione gli atti presupposti, al fine di poter recuperare in tale sede quel momento di garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. che non ha potuto esercitare a causa del difetto di notificazione. Stante quanto sopra, va affermato che nessuna prova certa è stata fornita che il verbale, sotteso nella cartella opposta, sia mai stato ritualmente e tempestivamente notificato alla parre ricorrente, con conseguente travolgimento degli atti successivi in termini di validità, non essendosi formato un valido titolo esecutivo nei confronti del ricorrente.
Giudice di Pace di Viterbo, sez. 1, 26.03.2013, n. 388