Giudice di Pace di Roma, sez. IV, 12.02.2013, n. 5314

L’opposizione è fondata e deve essere accolta ritenendosi motivo preminente di accoglimento, e non esaminandosi quanto ulteriormente eccepito perché ultroneo, l’avvenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale de qua, ex art. 28 della Legge 24.11. 1981 n. 689, del diritto di credito in capo a Roma Capitale e del diritto a richiedere il pagamento in capo all’Equitalia Sud s.p.a., in  qualità di Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione Tributi della Provincia di Roma, poiché la cartella di pagamento opposta è stata notificata ex art. 140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale assumendo l’opponente la notifica della cartella nell’atto, nulla opponendo o depositando al riguardo l’Equitalia Sud s.p.a., comunque oltre i cinque anni dalla notifica del verbale sotteso avvenuta per compiuta giacenza.

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