Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 12, 01.02.2013, n. 23
Originariamente il limite era di € 3.000,00 ed, a seguito di modifica introdotta all’art. 3 del D.L. 203/05 con decorrenza 3.12.05, è stato aumentato e portato ad € 8.000,00. Successivamente tale limite, in virtù dell’art. 7 L. 70/11 è stato elevato ad € 20.000,00 nel caso si tratti di iscrizione ipotecaria eseguita sull’immobile di abitazione del contribuente. In proposito, occorre precisare che è vero che il limite di cui sopra riguarda crediti per i quali si vuole iniziare l’espropriazione forzata, e non adottare il provvedimento cautelare. Tuttavia occorre tener conto che tale provvedimento, cioè l’iscrizione ipotecaria, per dottrina e giurisprudenza unanime è funzionale all’espropriazione immobiliare, per cui non avrebbe senso porre il limite a quest’ultima e non estenderlo anche al provvedimento cautelare. Ne deriva che per crediti pari od inferiori ad € 20.000,00, l’unica procedura consentita dalla legge risulta essere quella dell’espropriazione dei beni mobili registrati, semmai preceduta dal provvedimento di fermo degli stessi.