Giudice di pace di Roma, sez. VI, 16.12.2012, n. 65590
Il procedimento sanzionatorio può essere impugnato se è stato elevato in violazione dell’art. 3 del D.Lgsv. 12 febbraio 1993, n. 39, il quale dispone che gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite sistemi informatici automatizzati e che l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, debbono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Dispone altresì che, se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (conforme Cass., sez. I civile, 16204/2000), non potendosi considerare equipollente la generica indicazione del “… comandante di gruppo pro-tempore”.
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 16 dicembre 2012, n. 65590