Giudice di pace di Roma, sez. 1, 13.12.2012, n. 79031

Va in primis evidenziato che l’opposizione può ritenersi ammissibile, atteso che l’eccezione principale consiste nella mancata conoscenza del titolo esecutivo sotteso nonché nella nullità della sua notificazione nei termini di legge e, quindi, nell’intervenuta estinzione dell’obbligazione pecuniaria ; pertanto, l’opposizione de qua assume una funzione essenzialmente recuperatoria dell’esercizio di difesa rimasto congelato dalla mancata conoscenza del verbale di infrazione sotteso. Va anche osservato che il contraddittorio si instaurava in modo corretto, che le parti resistenti, costituendosi, avevano modo di approntare le loro difese, e che l’atto di opposizione, anche a volerlo ritenere inammissibile, raggiungeva lo scopo, ed in forza del principio di conservazione degli atti, in virtù del principio di economicità, può, comunque, anche sotto tale ulteriore profilo, ritenersi ammissibile. Premesso ciò, si passi a considerare il merito ; va evidenziato che la P.A. depositava copia conforme all’ originale della relata di notificazione del verbale di infrazioni sotteso all’impugnata cartella esattoriale, da cui si evince che il titolo esecutivo veniva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139, IV comma c.p.c., consegnato al portiere dello stabile di residenza del destinatario ; orbene, manca, però, agli atti la copia conforme all’originale della raccomandata con cui la P.A. avvisava il destinatario della consegna del plico al portiere ; la spedizione della raccomandata, in caso di consegna dell’atto al portiere, a differenza di come la Suprema Corte di Cassazione in passato aveva ritenuto, costituisce, secondo l’indirizzo più recente della Suprema Corte di Cassazione un elemento essenziale-costitutivo dell’operazione notificatoria ; ed invero, ogni volta che l’atto non sia nella disponibilità del destinatario, come nel caso di consegna al portiere od al vicino di casa, la spedizione della raccomandata diventa necessaria ai fini del perfezionamento dell’operazione notificatoria. Dunque, in mancanza di prova certa circa il perfezionamento della notificazione, si può parlare di un caso di estinzione dell’obbligazione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 201 del c.d.s.


Giudice di pace di Roma, sez. 1, 13.12.2012, n. 79031

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