Giudice di Pace di Roma, sez. II, 25.09.2012, n. 54294

L’autorità opposta non ha provveduto al deposito della documentazione così come richiesta dal Giudicante. Per costante giurisprudenza, in materia di illeciti amministrativi spetta all’Autorità che ha proceduto all’emissione del provvedimento provare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato. Appare pertanto essenziale la produzione dei documenti elencati nel secondo comma dell’art. 23 L. 689/81 senza dei quali non è possibile dimostrare il  fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione. Si devono presumere, in difetto della trasmissione, della relata di notifica del verbale oggetto della cartella, valide le censure operate dalla parte ricorrente. Va quindi dichiarata  l’illegittimità della pretesa sanzionatoria della P.A.

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