Accertamento
Comm. trib. prov. Parma, sez. VI – Sentenza n. 106/06/2012 depositata il 17/09/2012 – Pres. Ciccio G., Rel. Brancaccio F.S.
In tema di vendite cosiddette “in stock” di prodotti soggetti a veloce obsolescenza (come nel campo della moda) e in un’ottica di liquidazione della società è infondata ed inattendibile la rideterminazione dei valori di dette vendite effettuata dall’Ufficio sulla base del prezzo di costo originario delle merci cedute, come iscritto in bilancio dal contribuente.