Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (nella specie irrogate dall’U.P.I.C.A.), è ammissibile l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l’opposizione consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo può esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie.
Conformi: Cassazione civile sez. II 13 marzo 2007 n. 5871
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213