Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dall’istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall’Inps la legittimazione passiva spetta unicamente a quest’ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, con la conseguenza che l’eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti di altro soggetto (come, nella specie, l’Inail, quale ente nel cui interesse la stessa banca svolgeva la gestione del servizio di riscossione tributi) deve intendersi come mera “denuntiatio” litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte, neanche nei successivi gradi (con la derivante inammissibilità del controricorso che dovesse essere proposto – come verificatosi nella fattispecie – nel giudizio di cassazione).
Conformi: Cassazione civile sez. lav. 16 maggio 2007 n. 11274
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213