Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213.
In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento, della ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell’avviso di mora; nel caso che l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione ; nel caso in cui contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti (nella specie, degli avvisi di mora), l’opponente ha l’onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., nei cinque giorni successivi al compimento dell’atto. (Nella specie, poiché l’opponente affermava che il primo atto notificatogli era l’avviso di mora, e che la notifica di quest’ultimo era nulla in quanto eseguita al portiere senza attestazione di previo tentativo di consegna ai soggetti che lo precedevano nell’ordine di preferenza fissato dall’art. 139 c.p.c., il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in quanto l’opposizione – da proporsi ex art. 617 – era stata proposta oltre i cinque giorni previsti dalla legge).
Conformi: Cassazione civile sez. I 01 febbraio 2007 n. 2214