Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio, restando applicabile, bensì in toto il rito ordinario, con esclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, anche quanto alle impugnazioni proponibili..
Conformi: Cassazione civile sez. I 07 marzo 2006 n. 4891
Giudice di pace di Roma, sez. VI, 19.07.2012, n. 34213