IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) – Valutazione del reddito d’impresa – in genere
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2012, n. 11949
Imposta reddito persone fisiche (Irpef) – Valutazione del reddito d’impresa – Criteri di valutazione – Operazioni con società estere infra – gruppo (cd.transfer pricing) – Valutazione in base al « valore normale »exart. 110 d.P.R. n. 917 del 1986 – Clausola antielusiva – Presupposti dell’elusione – Onere della prova in caso di rettifica di costi – Distribuzione – A carico dell’Amministrazione per lo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi – A carico del contribuente per l’esistenza e l’inerenza dei costi e per la verifica del valore normale dei beni e dei servizi e per la verifica del valore normale dei beni e dei servizi
In tema di imposte sul reddito, l’art. 110, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel prevedere che i componenti derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, le quali direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società controllante l’impresa nazionale, sono valutati in base al « valore normale » dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.P.R., fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all’imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Ne consegue che, in caso di rettifiche di costi, l’onere della prova grava sull’Amministrazione per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, secondo le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., e sul contribuente con riferimento all’esistenza e all’inerenza dei costi nonché ad ogni elemento che consenta all’ufficio di verificare il normale valore dei corrispettivi, in forza del principio di vicinanza della prova.
Fonti Normative
Pingback: Per la Cassazione i costi di regia sono deducibili - Sportello SOS Equitalia